Avamprogetto II

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 3 pagine

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Organizzazione e attività accessorie della Suva

b. emanare un regolamento del personale da sottoporre all’approvazione del consiglio della Suva;

c. nominare e revocare i membri e il presidente della direzione ;

d. approvare il piano finanziario e l’organizzazione della contabilità;

e. organizzare la revisione interna nonché nominare, sorvegliare e revocare l’attuario responsabile;

f. esercitare la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, in particolare per assicurare l’osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti nonché la conduzione aziendale;

g. garantire un appropriato sistema interno di controllo e un’opportuna gestione dei rischi;

h. preparare le pratiche da presentare al consiglio della Suva;

i. dare scarico alla direzione.

Art. 64a

1I membri del consiglio della Suva, del comitato del consiglio della Suva e della direzione adempiono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi della Suva in buona fede. Il consiglio della Suva adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi e impedire conflitti d’interesse.

2Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi della Suva rivelano le loro relazioni d’interesse nei confronti dell’organo elettorale.

3Durante la loro adesione al consiglio di vigilanza comunicano costantemente eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse.

4Il consiglio della Suva informa in materia nell’ambito del rapporto annuale.

Art. 70 cpv. 3

3Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni alla Suva o a un terzo. Il trasferimento per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a deve essere approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c deve essere approvato dall’Ufficio federale della sanità pubblica.