Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/8: Revisione dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) · 4 pagine

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Berna, 27 febbraio 2014

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici

(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI; RS 812.121.11)

1. Principio

A livello internazionale le misure di controllo degli stupefacenti sono stabilite in tre convenzioni dell’ONU (Convenzione del 1961 sugli stupefacenti, Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze

psicotrope). La Svizzera ha ratificato queste tre convenzioni e integrato nella legislazione nazionale le disposizioni vigenti per tali sostanze.

Oltre alle sostanze sottoposte a controllo in virtù delle convenzioni menzionate va tenuto conto anche delle sostanze per le quali vige un obbligo di controllo a seguito di decisioni dell’Unione europea (UE). Infine, occorre considerare in Svizzera anche le sostanze oggetto di controllo negli Stati confinanti con il nostro Paese.

Secondo l’articolo 2a della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) il Dipartimento federale dell’interno tiene gli elenchi delle sostanze sottoposte a controllo. Tali elenchi sono contenuti negli allegati dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI). Secondo l’articolo 7 OEStup-DFI, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici verifica regolarmente i singoli elenchi sulla base degli sviluppi internazionali e dei presunti nuovi pericoli e presenta al DFI richieste di adeguamento.

2. Panoramica degli adeguamenti

Nell’OEStup-DFI sono previsti gli adeguamenti seguenti:

2.1 Sostanze che hanno un’applicazione medica sottoposte ex novo al controllo degli stupefacenti (allegato 2)

 Lisdexanfetamina (elenco a)

IUPAC: (2S)-2,6-Diamino-N-[(2S)-1-fenilpropano-2-il]esanamide

2.2 Sostanze utilizzate quali precursori sottoposte ex novo al controllo degli stupefacenti (allegato 7)

 Alfa-fenilacetoacetonitrile (elenco f)

2.3 Sostanze che possono avere un’applicazione medica sottoposte ex novo al controllo degli stupefacenti (allegato 3)