Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/8: Revisione dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) · 4 pagine

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 Etizolam (elenco b)

IUPAC:(4-(2-Clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina

 Fenazepam (elenco b)

IUPAC: 7-Bromo-5-(2-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Le due sostanze fanno parte del gruppo delle benzodiazepine.

- Dati concernenti la tossicologia, la dipendenza e l’abuso, nonché l’uso illegale

In quanto benzodiazepine, Etizolam e Fenazepam hanno un potenziale di dipendenza e di abuso paragonabile a quello delle altre sostanze del gruppo. Per ambedue le sostanze in Svizzera è stato constatato il commercio in vista dell’uso illegale sotto forma di droghe

sintetiche. Il consumo costituisce quindi un potenziale pericolo per la salute. Le sostanze sono offerte soprattutto tramite Internet.

- Applicazione medica o industriale e altri usi legali

In Svizzera non sono omologati medicamenti contenenti Etizolam o Fenazepam. Considerati gli effetti delle benzodiazepine un’applicazione medica è ipotizzabile.

- Controllo nazionale e internazionale

Attualmente le due sostanze non sono ancora sottoposte a controllo in virtù delle convenzioni internazionali. L’INCB (International Narcotics Control Board) raccomanda la tenuta di registri nazionali delle droghe sintetiche.

In Germania Etizolam e Fenazepam sono stati inclusi il 17 luglio 2013 nell’allegato III, vale a dire nell’elenco degli stupefacenti che possono essere oggetto di prescrizione medica.

Considerato il potenziale di dipendenza e di abuso, l’inclusione di Etizolam e Fenazepam nell’elenco b dell’OEStup-DFI è necessaria e giustificata.

3.4 Sostanze che non hanno un’applicazione medica sottoposte ex novo al controllo degli stupefacenti e inserite nell’elenco d delle sostanze vietate (allegato 5)

 Salvinorina A (elenco d)

IUPAC: Metil-(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetossi-2-(3-furil)-6a,10b-dimetil-4,10-diossododecaidro-2H-benzo[f]isocromen-7-carbossilato

La salvinorina A è il principio attivo psicoattivo della pianta salvia divinorum. La salvinorina A può avere un forte effetto allucinogeno già a partire da quantità minime ed è considerata un potente allucinogeno naturale.

La salvia divinorum è già contenuta nell’elenco d dell’OEStup-DFI: l’inserimento anche del principio attivo colma una lacuna.

L’inclusione della salvinorina A nell’elenco d (sostanze vietate) dell’OEStup-DFI è quindi necessaria e giustificata.