Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/8: Revisione dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) · 4 pagine

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tale sezione sono riportate tutte le sostanze che, pur avendo un’efficacia clinica riconosciuta, sono caratterizzate da un alto potenziale di abuso.

Considerato il potenziale di dipendenza e di abuso, l’inclusione della lisdexanfetamina

nell’elenco a dell’OEStup-DFI è necessaria e giustificata.

3.2 Sostanze utilizzate quali precursori sottoposte ex novo al controllo degli stupefacenti (allegato 7)

 APAAN, alfa-fenilacetoacetonitrile (elenco f)

- Uso illegale

L’alfa-fenilacetoacetonitrile (APAAN) è un livello direttamente precedente del precursore fenil-2- propanone. Quest’ultimo è un precursore sottoposto a controllo sia a livello internazionale che in Svizzera. L’alfa-fenilacetoacetonitrile è usata in misura crescente per la sintesi illegale di anfetamina e di metanfetamina ed è attualmente uno dei precursori più utilizzati per la sintesi illegale di anfetamina. In numerosi Paesi europei si registra un aumento significativo delle confische, sia in invii in transito sia in laboratori illegali. Le quantità confiscate si situano tra vari chilogrammi e varie tonnellate.

- Applicazione industriale e altri usi legali

Dalle informazioni ottenute a livello internazionale nonché da Scienceindustries traspare che l’APAAN viene utilizzata in piccole quantità nella ricerca e nello sviluppo. Un uso legale della sostanza in grandi quantità non è attualmente noto.

- Controllo nazionale e internazionale

È prevista l’inclusione dell’APAAN nella tabella I della Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope: in tal modo la sostanza verrà sottoposta a controllo a livello internazionale. La decisione definitiva in merito è attesa per inizio 2014.

Considerato l’aggravarsi dei problemi, l’APAAN è stata recentemente inserita nella categoria 1 del regolamento (CE) n. 111/2005 e dal 2014 è sottoposta al controllo dei precursori nell’UE.

Per l’uso illegale sono necessarie quantità dell’ordine compreso tra vari chilogrammi fino a varie tonnellate; per quello legale da parte di aziende svizzere attive nella ricerca e nello sviluppo sono invece sufficienti quantità notevolmente minori. Per non limitare eccessivamente il

commercio legale, conformemente all’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup, RS 812.121.1), l’alfa-fenilacetoacetonitrile sarà pertanto sottoposta a controllo soltanto a partire da una quantità di 2 kg.

Considerato l’uso tipico dell’alfa-fenilacetoacetonitrile per la sintesi illegale di anfetamina e visto il forte aumento di confische in diversi Paesi europei, l’inclusione nell’elenco f è necessaria e, considerato il limite di esenzione di 2 kg, anche proporzionata.

3.3 Sostanze che possono avere un’applicazione medica sottoposte ex novo al controllo degli stupefacenti (allegato 3)