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Consultazione 2014/96: Ordinanza sul centro di notifica per i medicamenti ad uso umano d'importanza vitale · 8 pagine
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2È necessario comunicare al centro di notifica se per un determinato dosaggio di una forma galenica:
a. esistono difficoltà di approvvigionamento o interruzioni delle forniture che dureranno presumibilmente più di quattordici giorni;
b. sono prevedibili difficoltà di approvvigionamento o sono previste interruzioni delle forniture che dureranno più di quattordici giorni.
3Notificando una difficoltà di approvvigionamento o un’interruzione delle forniture è necessario comunicare anche quando i dosaggi interessati saranno di nuovo disponibili o potrebbero essere di nuovo disponibili.
4Non è necessario notificare difficoltà di approvvigionamento o interruzioni delle forniture se il problema riguarda solo la grandezza della confezione di una determinata forma galenica che può essere sostituita da confezioni di un’altra grandezza o da altre forme galeniche.
5Le notifiche devono essere effettuate entro tre giorni lavorativi dalla conoscenza della difficoltà di approvvigionamento o dell’interruzione delle forniture.
6Possono notificare difficoltà di approvvigionamento o interruzioni delle forniture all’ufficio di notifica i Cantoni, gli ospedali, i medici, i farmacisti e i grossisti.
Art. 4 Contenuto e forma della notifica
1Le notifiche indicano tutte le informazioni necessarie per valutare la crisi.
2Segnatamente, devono contenere:
a. il nome e l’indirizzo della persona soggetta all’obbligo di notifica secondo l’articolo 3 e la persona responsabile competente;
b. il numero di omologazione e il numero commerciale valido a livello mondiale (Global Trade Item Number, GTIN) del medicamento a uso umano;
c. l’indicazione esatta del principio attivo, della forma galenica, del dosaggio e della grandezza della confezione;
d. la descrizione il più possibile precisa della fattispecie, segnatamente le cause, le sedi coinvolte in Svizzera e all’estero, gli stock disponibili e lo smercio previsto;
e. l’indicazione se è disponibile un’alternativa equivalente in Svizzera o all’estero;
f. l’inizio, la durata e la gravità della difficoltà di approvvigionamento o dell’interruzione delle forniture;
g. la descrizione completa delle misure già adottate.
3Le notifiche sono redatte sull’apposito modulo fornito dal centro di notifica.
Art. 5 Accesso al sistema di trattamento dei dati
Hanno accesso al sistema di trattamento dei dati: