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Consultazione 2014/96: Ordinanza sul centro di notifica per i medicamenti ad uso umano d'importanza vitale · 8 pagine
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a. gli organi del settore Agenti terapeutici;
b. il o i responsabili della protezione dei dati dell’Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese per l’adempimento della propria funzione di controllo;
c. le persone responsabili della gestione e della manutenzione del sistema.
Art. 6 Trasmissione dei dati
1Non è ammessa la trasmissione di dati del centro di notifica; sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2Il centro di notifica può trasmettere dati alle autorità sanitarie della Confederazione se tali dati sono necessari per l’adempimento del loro mandato legale.
3Il centro di notifica può trasmettere dati a terzi se i dati vengono utilizzati esclusivamente a scopi scientifici.
4Esso anonimizza i dati prima di trasmetterli a terzi e garantisce che tali dati non permettano di risalire a segreti aziendali o commerciali.
Art. 7 Durata di conservazione dei dati e loro cancellazione
I dati del sistema vengono conservati per almeno dieci anni dal giorno della loro registrazione. I dati registrati vengono cancellati al più tardi dopo 15 anni.
Art. 8 Sicurezza dei dati
1Il settore Agenti terapeutici disciplina in un regolamento le misure organizzative e tecniche per impedire un trattamento non autorizzato dei dati e per garantire l’aggiornamento automatico del trattamento dei dati.
2Per il resto si applicano l’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e l’ordinanza del 9 dicembre 20113 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 9 Finanziamento
La Confederazione finanzia il centro di notifica.
Art. 10 Esecuzione
1L’organo dell’esercito competente per l’esecuzione del servizio sanitario coordinato gestisce il sistema di trattamento dei dati del centro di notifica.
2Il settore Agenti terapeutici controlla l’attività dell’organo che gestisce il sistema di trattamento dei dati del centro di notifica ed emana le istruzioni necessarie.