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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 6 pagine
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Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
Modifica del … Progetto del 23 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:
Salmo rhodanensis, Salmo labrax)
Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Settimane – in acque correnti e in bacini d’accumulazione16
– in acque stagnanti12
Salmerino alpino (Salvelinus umbla)8
Coregone (Coregonus spp.)6
Temolo (Thymallus thymallus)10
Alborella (Alburnus arborella)4
Gamberi indigeni (Reptantia)40
Art. 2 cpv. 1
1I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:
Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmocm
rhodanensis, Salmo labrax )
– in specchi d’acqua stagnante di una certa dimensione, ad35
altitudine inferiore a 800 m – in altre acque22
Salmerino alpino (Salvelinus umbla)22
Coregone (Coregonus spp.)25
RS ..........
1 RS 923.01 2016–......