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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 6 pagine

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Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Modifica del … Progetto del 23 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

Salmo rhodanensis, Salmo labrax)

Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Settimane – in acque correnti e in bacini d’accumulazione16

– in acque stagnanti12

Salmerino alpino (Salvelinus umbla)8

Coregone (Coregonus spp.)6

Temolo (Thymallus thymallus)10

Alborella (Alburnus arborella)4

Gamberi indigeni (Reptantia)40

Art. 2 cpv. 1

1I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmocm

rhodanensis, Salmo labrax )

– in specchi d’acqua stagnante di una certa dimensione, ad35

altitudine inferiore a 800 m – in altre acque22

Salmerino alpino (Salvelinus umbla)22

Coregone (Coregonus spp.)25

RS ..........

1 RS 923.01 2016–......