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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 16 pagine
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Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)
Modifica del … Progetto del 23 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza PIC del 10 novembre 20041 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h
1La presente ordinanza si applica a:
a. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1);
b. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2);
c. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim).
2La presente ordinanza non si applica:
h. alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure da un singolo individuo per uso personale, le cui quantità per esportatore e Paese importatore non superano 10 kg per anno civile.
Art. 2a Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. prodotto chimico di cui all’appendice 1:
RS ..........
1 RS 814.82
2 RS 813.11 2016–......