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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 2 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle acque
(OPAc)
Modifica del ... Progetto del 23 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 41a cpv. 4 e 5 lett. d
4Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:
a. alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;
b. alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua
1. in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle; e
2. che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l’utilizzazione a scopo agricolo.
5Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
d. sono di dimensioni molto piccole.
Art. 41c cpv. 1 lett. abise d e 4bis
1Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:
RS ..........
1 RS 814.201 2016–......