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Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 3 pagine
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Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati
(Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
Modifica del ... Progetto del 23 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sui siti contaminati del 26 agosto 19981 è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett.a
2Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se:
a. nelle captazioni di acqua sotterranea d’interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito, suscettibili di inquinare le acque, in concentrazioni che superano il limite di accertamento;
Art. 11 Protezione contro l’inquinamento atmosferico
1Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
2Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
Art. 16 cpv. 2
2Abrogato
1 RS 814.680 2016–......