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Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 6 pagine

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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 5

5Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all’UFAM al più tardi sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio. I successivi rapporti di monitoraggio e di verifica devono essere presentati almeno ogni tre anni. Le riduzioni delle emissioni vanno comprovate per ogni anno civile.

Art. 69 cpv. 2bis

2bisLa proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facendo ricorso a una delle organizzazioni private incaricate dall’UFAM conformemente all’articolo 130 capoverso 6.

Art. 104 Diritto ai contributi

1La Confederazione accorda ai Cantoni, dietro presentazione dell’apposita domanda, aiuti finanziari globali secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti e in particolare per migliorare l’isolamento termico dell’involucro degli edifici.

2Gli aiuti finanziari globali di cui al capoverso 1 vengono accordati se:

a. i provvedimenti sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e

b. i provvedimenti vengono realizzati in tutti i Cantoni in modo armonizzato.

3L’agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati ne sono esclusi

1 RS 641.711

2014–0724