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Consultazione 2015/116: Modifica dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 6 pagine
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Art. 105 Domanda
1Le domande di aiuti finanziari globali devono essere inoltrate all’UFE entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno precedente.
2Nella domanda il Cantone dichiara la sua disponibilità a realizzare un programma comprendente i provvedimenti di cui all’articolo 104.
3L’UFE trasmette la domanda all’UFAM.
Art. 106 Accordo programmatico
1Per accordare l'aiuto finanziario globale l’UFE conclude con il Cantone un accordo programmatico.
2Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a. l’obiettivo del programma;
b. i principi del programma;
c. gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni;
d. il controlling;
e. la comunicazione.
3L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.
4L’UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l’utilizzazione degli aiuti finanziari globali in tutti gli accordi programmatici.
Art. 107 Ammontare dell’aiuto finanziario globale
1L’ammontare dell’aiuto finanziario globale si basa sull’efficacia del programma cantonale.
2L’efficacia del programma risulta dai provvedimenti in esso previsti e dal numero di abitanti del Cantone.
Art. 108 Versamento
L’aiuto finanziario globale è versato annualmente.
Art. 109 cpv. 1
1I fondi messi a disposizione per l’agevolazione di provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti ed erogati sotto forma di aiuto finanziario globale sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l’esecuzione dell’accordo programmatico con un importo forfettario pari al 5 per cento della somma da esso attribuita.
Art. 110 cpv. 1
1Il Cantone presenta annualmente all’UFE un resoconto sull’esecuzione dell’accordo programmatico. Il resoconto deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell’anno successivo e contenere indicazioni riguardanti: