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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine

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730.01 Energia in generale

con il 5 per cento forfettario dei contributi di promozione computabili a esso destinati e come quota della Confederazione.

Art. 22b Informazione del pubblico in merito all’appendice 3.6

1 L’UFE valuta ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.

2 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.

3 L’UFE compila banche dati ed elenchi che contemplano le indicazioni di cui all’appendice 3.6 numero 3.8.1 lettere f–h per tutte le automobili nuove commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. Gli elenchi sono compilati secondo l’allegato II della direttiva 1999/94/CE3. Può delegare tali compiti a terzi.

4 L’UFE mette a disposizione su Internet le informazioni dalle banche dati e dagli elenchi secondo il capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.

Art. 28 lett. b e h

È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

b. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11);

h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l’etichettatura di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11).

Art. 28a Modifica e disposizioni di esecuzione delle appendici

1 Il DATEC può adeguare le appendici 1.1–1.6 all’evoluzione della tecnica e dell’economia.

2 Il DATEC emana inoltre le seguenti disposizioni in merito all’appendice 3.6:

a. stabilisce le categorie di efficienza energetica A–G dell’etichettaEnergia sulla base dei tipi di veicoli attuali;

b. determina la media dei valori delle emissioni di CO2 sulla base dei veicoli nuovi immatricolati e la quota di biocarburanti;

c. stabilisce i fattori per il calcolo dell’equivalente benzina e dell’equivalente benzina per l’energia primaria e delle emissioni di CO2 derivanti dalla pro-

3 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.