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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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Energia. O 730.01
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi televisivi deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1062/201037.
N. 8
8 Disposizione transitoria
8.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione con-
formemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
conformemente alle prescrizioni in vigore al 1 gennaio 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
conformemente alle prescrizioni in vigore al 1 gennaio 2019 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2018 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2019.
37 Vedi nota al n. 5 lett. d