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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine

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730.01 Energia in generale

Appendice 2.18 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete

N. 5 lett. e

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

e. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i condizionatori d’aria, inclusi i condizionatori d’aria a singolo e a doppio condotto conformemente alle norme europee EN 14511 ed EN 1482541 e la relativa classificazione in base agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE)

n. 626/201142;

N. 6.2

6.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d’aria, inclusi i condiziona-

tori d’aria a singolo e a doppio condotto, deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/201143.

41 Vedi nota al n. 3.

42 Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, versione della GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

43 Vedi nota al n. 5 lett. e.