Progetto
Consultazione 2015/17: Modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2
1Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:
b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta una quantità di elettricità almeno pari a quella prodotta in media negli ultimi cinque anni d’esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2015; e
2Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima del 1° gennaio 2015 viene aumentato secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.
Art. 3itercpv. 2
2La rimunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l’impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3bbiscpv. 2). La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.
Art. 3p cpv. 2
2La società nazionale di rete notifica ai gestori di rete le circostanze determinanti per il ritiro dell’elettricità e per la sua rimunerazione.
Art. 3q lett. b
La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all’UFE su:
RU 1999 207