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Consultazione 2015/17: Modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico · 7 pagine

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730.01 Energia

Appendice 1.1 (Art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

n. 1.1

1.1 In generale

Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d’acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, le installazioni necessarie per l’immissione in rete, le stazioni di comando. Diverse piccole centrali idroelettriche possono utilizzare il medesimo punto di immissione se le centrali sono state realizzate indipendentemente l’una dall’altra e se ciascuna può essere esercitata in modo autonomo.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

N. 3.4.1

3.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo

stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L’UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC o all’articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione e gli impianti accessori non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche.