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Consultazione 2015/17: Modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico · 7 pagine
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730.01 Energia
b. i dati di cui all’articolo 3p capoverso 1;
Art. 3r rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. e, cpv. 4 e cpv. 5
Valutazione e pubblicazione
1L’UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p capoverso 1 e quelli della notifica, in particolare con riferimento:
e. all’ubicazione degli impianti, alla produzione e alla rimunerazione versata ai produttori;
4Per gli impianti che ricevono una rimunerazione, può inoltre pubblicare i seguenti dati:
a. nome del produttore e ubicazione dell‘impianto;
b. vettore energetico utilizzato;
c. categoria e tipo d‘impianto;
d. potenza;
e. produzione conseguita;
f. entità della rimunerazione;
g. data di notifica;
h. data di messa in esercizio;
i. durata della rimunerazione.
5Per gli impianti di potenza inferiore a 30 kW, la pubblicazione avviene in forma anonimizzata.
Art. 3s
1Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati.
2Ai richiedenti possono essere fornite informazioni sulla posizione del loro progetto nella lista d’attesa.
3Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti previsti o realizzati situati sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che ricevano già una rimunerazione o che si trovino nella lista d’attesa.
4Ai Comuni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti gli impianti in esercizio sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che gli impianti ricevano già una rimunerazione o che si trovino nella lista d’attesa.
5I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da
a. essi stessi;
b. uno dei loro istituti; o