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Consultazione 2015/22: adeguamenti di ordinanze relativi all'introduzione di due nuovi strumenti: programma di utilizzazione della rete e piano di utilizzazione della rete · 3 pagine
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Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF)
Modifica del .. … 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del …1 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr),
Art. 14 cpv. 4
4Se un investimento nel mantenimento della qualità comporta modifiche dell'utilizzazione delle capacità nell'ambito del programma di utilizzazione della rete, tali modifiche devono essere sottoposte al Consiglio federale per approvazione.
Sezione 4a: Programma di utilizzazione della rete
Art. 19a Contenuto
1Secondo l'articolo 9b Lferr, il programma di utilizzazione della rete stabilisce per la successiva fase di ampliamento pianificata l'utilizzazione prevista delle tracce per un'ora d'orario nonché le deroghe negli orari di punta e negli orari marginali.
2Per ogni ora d'orario il programma stabilisce altresì che diversi tipi di trasporto si alternino nell'utilizzo di una traccia. Deroghe all'utilizzazione di una traccia nelle ore notturne o nel fine settimana possono essere rappresentate a livello generale.
3Per ogni tratta il programma mantiene libere capacità per il traffico non pianificabile a lungo termine nonché per corse a scopo d'istruzione o di manutenzione.
RU 2009 5981
1 RS …
2 RS 742.101