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Consultazione 2015/22: adeguamenti di ordinanze relativi all'introduzione di due nuovi strumenti: programma di utilizzazione della rete e piano di utilizzazione della rete · 3 pagine

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Concessioni, pianificazione e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria 742.120

Art. 19d Procedura

1L'UFT svolge un'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate in caso di un nuovo programma di utilizzazione della rete o di un suo adeguamento.

2Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva può incaricare un gestore dell'infrastruttura di elaborare varianti e di illustrarne gli effetti sul traffico. Valuta le varianti secondo i seguenti criteri:

a. numero dei passeggeri interessati e intensità degli effetti;

b. quantità e tipi di merci interessate e intensità degli effetti;

c. effetti sulla pianificazione del territorio e sullo sviluppo economico;

d. effetti sull'ambiente;

e. concordanza con altri obiettivi della Confederazione.

Art. 19e Carattere vincolante

Il programma di utilizzazione della rete è vincolante per tutti i gestori dell'infrastruttura e per tutte le autorità. Funge da direttiva per l'elaborazione dei piani di utilizzazione della rete (art. 14a dell'ordinanza del 25 novembre 19984 concernente l'accesso alla rete ferroviaria). Vale per tutte le pianificazioni e per l'assegnazione delle tracce.

Art. 19f Pubblicazione

L'UFT pubblica il programma di utilizzazione della rete in forma elettronica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

…

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 742.122