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Consultazione 2015/22: adeguamenti di ordinanze relativi all'introduzione di due nuovi strumenti: programma di utilizzazione della rete e piano di utilizzazione della rete · 3 pagine
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742.120 Concessioni, pianificazione e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria
4Il programma distingue l'utilizzazione delle tracce da parte dei seguenti tipi di trasporto:
a. traffico viaggiatori a lunga distanza;
b. traffico regionale viaggiatori;
c. traffico merci;
d. altri tipi di trasporto, con particolare riferimento al trasporto di autoveicoli accompagnati.
5Può altresì contenere istruzioni specifiche per una tratta, importanti per l'utilizzazione di una traccia, come:
a. l'occupazione dei binari nei nodi;
b. velocità minime o massime, accelerazione minima;
c. categorie di treno che pongono requisiti particolari all'infrastruttura;
d. requisiti particolari dei veicoli;
e. sequenze dei treni e collegamenti;
f. informazioni sull'evoluzione prevista delle tracce in fasi di ampliamento future.
Art. 19b Definizione
Il programma di utilizzazione della rete è definito dopo la decisione della fase di ampliamento per il relativo orizzonte temporale.
Art. 19c Adeguamenti
1Se una modifica dell'offerta non richiede potenziamenti dell'infrastruttura o se questi sono finanziati secondo l'articolo 58b o 58c Lferr, il programma può essere adeguato.
2L'UFT può apportare in autonomia adeguamenti minori del programma.
3Un adeguamento è definito minore quando:
a. tutte le coincidenze pianificate possono essere mantenute;
b. il fabbisogno di risorse in termini di veicoli e personale non aumenta;
c. non ha effetti sul programma concernente il materiale rotabile;
d. resta garantito l'accesso all'infrastruttura secondo l'articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché agli impianti e alle installazioni secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge …3 sul trasporto di merci.
3 RS …