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Consultazione 2015/22: adeguamenti di ordinanze relativi all'introduzione di due nuovi strumenti: programma di utilizzazione della rete e piano di utilizzazione della rete · 3 pagine

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742.120 Concessioni, pianificazione e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

4Il programma distingue l'utilizzazione delle tracce da parte dei seguenti tipi di trasporto:

a. traffico viaggiatori a lunga distanza;

b. traffico regionale viaggiatori;

c. traffico merci;

d. altri tipi di trasporto, con particolare riferimento al trasporto di autoveicoli accompagnati.

5Può altresì contenere istruzioni specifiche per una tratta, importanti per l'utilizzazione di una traccia, come:

a. l'occupazione dei binari nei nodi;

b. velocità minime o massime, accelerazione minima;

c. categorie di treno che pongono requisiti particolari all'infrastruttura;

d. requisiti particolari dei veicoli;

e. sequenze dei treni e collegamenti;

f. informazioni sull'evoluzione prevista delle tracce in fasi di ampliamento future.

Art. 19b Definizione

Il programma di utilizzazione della rete è definito dopo la decisione della fase di ampliamento per il relativo orizzonte temporale.

Art. 19c Adeguamenti

1Se una modifica dell'offerta non richiede potenziamenti dell'infrastruttura o se questi sono finanziati secondo l'articolo 58b o 58c Lferr, il programma può essere adeguato.

2L'UFT può apportare in autonomia adeguamenti minori del programma.

3Un adeguamento è definito minore quando:

a. tutte le coincidenze pianificate possono essere mantenute;

b. il fabbisogno di risorse in termini di veicoli e personale non aumenta;

c. non ha effetti sul programma concernente il materiale rotabile;

d. resta garantito l'accesso all'infrastruttura secondo l'articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché agli impianti e alle installazioni secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge …3 sul trasporto di merci.

3 RS …