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Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 4 pagine
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Legge federale Avamprogetto sul diritto internazionale privato (LDIP)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1
decreta:
I
La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Negli articoli 168 e 174 l’espressione «legge federale dell’11 aprile 1889
sull’esecuzione e sul fallimento» è sostituita con l’abbreviazione «LEF3» con il rimando al numero RS nella nota a piè di pagina, nell’articolo 172 capoverso 2 con l’abbreviazione «LEF» senza nota a piè di pagina.
Art. 166
I.1 Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell’amministrazione Riconoscimento
straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:
a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27; e
c. è stato pronunciato:
1. nello Stato di domicilio del debitore, o
2. nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell’apertura della procedura straniera.
2Se il debitore ha una succursale in Svizzera, sono ammissibili i procedimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18894 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), sempreché non sia stata presentata un’istanza secondo il capoverso 1.
1FF …
2RS 291