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Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 4 pagine

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Legge federale Avamprogetto sul diritto internazionale privato (LDIP)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1

decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 168 e 174 l’espressione «legge federale dell’11 aprile 1889

sull’esecuzione e sul fallimento» è sostituita con l’abbreviazione «LEF3» con il rimando al numero RS nella nota a piè di pagina, nell’articolo 172 capoverso 2 con l’abbreviazione «LEF» senza nota a piè di pagina.

Art. 166

I.1 Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell’amministrazione Riconoscimento

straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:

a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27; e

c. è stato pronunciato:

1. nello Stato di domicilio del debitore, o

2. nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell’apertura della procedura straniera.

2Se il debitore ha una succursale in Svizzera, sono ammissibili i procedimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18894 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), sempreché non sia stata presentata un’istanza secondo il capoverso 1.

1FF …

2RS 291

3 RS 281.1

4 RS 281.1