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Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 4 pagine
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Allegato (Cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge federale dell’11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 244a
Abis. Crediti1 I crediti che formano oggetto di liti già pendenti all’estero davanti l’autorità oggetto di liti
pendenti giudiziaria al momento dell’apertura del fallimento vengono registrati nella all’estero graduatoria pro memoria, laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro
congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.
2Per la graduatoria la decisione definitiva è vincolante quanto all’esistenza e all’importo di questo credito. Sono fatte salve le pretese revocatorie fatte valere a titolo di eccezione.
2. Legge federale dell’8 novembre 19348 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR)
Art. 37g cpv. 4bis
4bisSe la banca ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 LEF sono ammissibili finché la graduatoria secondo l’articolo 172 LDIP non è definitiva.