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Consultazione 2015/4: Revisione totale dell'ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione · 4 pagine
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c. per i membri delle commissioni federali di sti- max. fr. 240.– ma:
d. per l’attuario: fr. 130.–
3L’indennità per un’ora di lavoro dei membri delle commissioni federali di stima è fissata dalla presidenza nei limiti di quanto stabilito al capoverso 2 lettera c in base alle conoscenze specialistiche necessarie per l’attività della commissione e alle tariffe abitualmente applicate a livello regionale.
Art. 4 Supplemento per l’infrastruttura o costi effettivi della postazione di lavoro
1Se la presidenza, l’attuario o i membri della commissione superiore di stima mettono a disposizione l’infrastruttura di loro proprietà, l’indennità di cui all’articolo 3 capoverso 2 aumenta del 60 per cento (supplemento per l’infrastruttura).
2Con il supplemento per l’infrastruttura sono coperti i costi relativi alla postazione di lavoro usualmente utilizzata per svolgere l’attività della commissione, in particolare i costi per:
a. i locali, inclusi mobili e costi accessori;
b. le attrezzature da ufficio;
c. la telefonia e l’informatica;
d. i locali d’archivio.
3Se per l’attività della commissione non viene messa a disposizione alcuna infrastruttura di proprietà, sono indennizzati i costi effettivamente sostenuti di cui al capoverso 2.
Art. 5 Spese
1La presidenza ha diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2; i membri delle commissioni federali di stima, l’attuario e i membri della commissione superiore di stima hanno diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2 lettera a.
2Sono considerate spese:
a. i costi per i viaggi di servizio;
b. i costi per il personale ausiliario di cui al capoverso 4;
c. i costi per periti speciali di cui al capoverso 4;
d. i costi supplementari di cui al capoverso 5.
3In caso di viaggi di servizio l’ammontare dei rimborsi per i pasti, il pernottamento e il trasporto si basa sulle tariffe previste per il personale federale.
4È possibile far ricorso a personale ausiliario e periti speciali se il loro impiego è necessario per l’attività della commissione.
5Sono considerati costi supplementari i costi dovuti a circostanze eccezionali e che si aggiungono ai costi usuali legati alle postazioni di lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 2, in particolare ulteriori spese necessarie per