Progetto

Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del … Avamprogetto del 23.09.2015 per l’indagine conoscitiva

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 lett. a

2I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

Art. 28 Principi

(art. 26)

1Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:

a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità;

b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

2La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall’ordinanza del 27 ottobre 20102 sulla protezione dei vegetali.

Art. 29 Compiti della Confederazione

(art. 26 e 27a cpv. 2)

1Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l’UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:

a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;

b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale;

c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è sufficiente.

2L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:

a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;

b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;

c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

Art. 30 Compiti dei Cantoni

(art. 23 e 27 cpv. 1)

1Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:

a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all’adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;

b. alla riduzione del carico fisico sul suolo;

c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni;

d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d’infestazione da organismi nocivi e seguire iloro sviluppo;

e. all’adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi in zone in cui non sono ancora presenti;

f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta.

2Presentano all’UFAM, a sua richiesta, un rendiconto dei provvedimenti adottati.

Art. 31 cpv. 2

2Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, venatori e per il miglioramento e l’acquietamento degli spazi vitali nonché un controllo dell’efficacia dei provvedimenti assunti.

1 RS 921.01

2 RS 916.20

20…