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Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 5 pagine
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Ordinanza sulle foreste (OFo)
Modifica del … Avamprogetto del 23.09.2015 per l’indagine conoscitiva
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 2 lett. a
2I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:
a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;
Art. 28 Principi
(art. 26)
1Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:
a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità;
b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.
2La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall’ordinanza del 27 ottobre 20102 sulla protezione dei vegetali.
Art. 29 Compiti della Confederazione
(art. 26 e 27a cpv. 2)
1Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l’UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:
a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;
b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale;
c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è sufficiente.
2L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:
a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.
Art. 30 Compiti dei Cantoni
(art. 23 e 27 cpv. 1)
1Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:
a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all’adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;
b. alla riduzione del carico fisico sul suolo;
c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni;
d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d’infestazione da organismi nocivi e seguire iloro sviluppo;
e. all’adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi in zone in cui non sono ancora presenti;
f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta.
2Presentano all’UFAM, a sua richiesta, un rendiconto dei provvedimenti adottati.
Art. 31 cpv. 2
2Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, venatori e per il miglioramento e l’acquietamento degli spazi vitali nonché un controllo dell’efficacia dei provvedimenti assunti.
1 RS 921.01
2 RS 916.20
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