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Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 5 pagine

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Ordinanza sulle foreste RU 20...

Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico

(art. 29 cpv. 1 e cpv. 2)

1L’UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione d’innovamenti teorici e pratici.

2Dopo aver consultato i Cantoni, l’UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua sul piano pratico.

3I Cantoni provvedono, insieme all’UFAM, a garantire il numero necessario di posti per la formazione continua sul piano pratico.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Art. 34 Sicurezza sul lavoro

(art. 21a e 30)

1I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché siano offerti corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata e agli agricoltori per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

2L’UFAM emana un’ordinanza che disciplina i contenuti e la durata dei corsi. L’Ufficio stabilisce inoltre i requisiti per gli erogatori di formazione e per l’attestato di formazione.

3La raccolta del legname nella foresta comprende l’abbattimento, l’esbosco, la sramatura, lo scortecciamento e il sezionamento di alberi e tronchi.

4Particolare attenzione agli aspetti della sicurezza sul lavoro deve essere riservata nel caso della raccolta di legname nella foresta dopo un evento naturale.

Capitolo 5, sezione 2 (art. 36-37)

Abrogata

Art. 37a

(art. 33 e 34)

1L’UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

2In collaborazione con l’FNP, rileva:

a. nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;

b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.

3Nell’ambito del proprio mandato di base, l’FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il deterioramento degli ecosistemi forestali.

4L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende forestali (statistica forestale svizzera).

5L’UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

Sezione 4: Promozione del legno

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile

(art. 34a)

1La vendita e l’utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile vengono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.

2Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzo del legno o l’uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.

3Devono essere fornite all’UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività oggetto di finanziamento.

Art. 40 cpv. 3

3Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

Art. 40a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

(art. 37a)

1L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:

a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;

b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;

c. alla qualità della fornitura della prestazione.