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Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 5 pagine
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Ordinanza sulle foreste RU 20...
Art. 66 Rimando, rubrica, nonché cpv. 3
(art. 50 e 51 cpv. 2)
3Per dirigere un circondario o un settore forestale gli operatori forestali in possesso di una formazione superiore devono disporre di esperienza pratica nell’esecuzione dei compiti di polizia forestale e di comprovate competenze per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta.
II
Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 2 agosto 19942 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale è abrogato.
III
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione
Allegato1
Identificatore 156: abrogato
Identificatore 157: margine statico delle foreste RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13; RS 921.01 art. 12a
2. Ordinanza del 3 giugno 20055 sugli emolumenti dell’UFAM Allegato
nazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15:
N. 3a lett. e Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma inter- 1. emolumento minimo per ogni carico di container200
2. supplemento per ritardo ai controlli100
3. supplemento per mancato annuncio200
4. supplemento per materiali d’imballaggio non conformi100
5. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container150
6. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi350
3. Ordinanza del 27 ottobre 20106 sulla protezione dei vegetali
Art. 15 cpv. 3 e 4
3Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE.
4Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE.
Art. 50
Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell’ordinanza del 30 novembre 19927 sulle foreste.
Art. 51 cpv. 2
2Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:
a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.
Art. 52 cpv. 2
2L’UFAM è competente, ai fini della presente ordinanza e delle prescrizioni che su di essa si basano, per i seguenti ambiti:
a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
2RU 1994 2085, 2006 5241, 2007 4477, 2012 3631