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Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 5 pagine
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Ordinanza sulle foreste RU 20...
2L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi. Il contributo ai costi ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.
4Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell’UFAM in materia di protezione della foresta.
Art. 40b Indennità per costi
(art. 37b)
1Può essere versata un’indennità nei casi di rigore, ossia a singoli soggetti che hanno subito un danno particolarmente pesante e del quale non si può pertanto pretendere che si assumano i costi.
2Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedimenti.
3Non viene accordata alcuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.
4La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle indennità versate.
Art. 41 Rimando, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4
(art. 38 cpv. 1)
1L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:
b. Abrogata
e. al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve forestali con un’alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con sufficienti alberi che presentano strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberibiotopo);
4Abrogato
Art. 42
Abrogato
Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e−j, nonché cpv. 4–7
Gestione forestale
1L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:
a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l’estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un’analisi dell’effetto dei provvedimenti;
e. per la promozione della formazione professionale di operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate;
f. per la formazione pratica di operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popolamenti giovani da curare;
h. per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l’infrastruttura e l’equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.
[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]
j. per la costruzione o l’acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.
4Gli aiuti finanziari globali per la promozione della formazione professionale di operai forestali sono accordati solo se i corsi sul miglioramento della sicurezza sul lavoro sono offerti da erogatori di corsi che possiedono una formazione riconosciuta dalla Confederazione.
5Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.
6Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.
[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]
7Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono accordati solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale e se la struttura corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 13a e rispetta la foresta come ambiente naturale di vita.
Art. 44 cpv. 1 e 4
Abrogati