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Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 4 pagine

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a. i parametri per il calcolo delle produzioni con e senza le misure di risanamento, sotto forma di valori costanti oppure di funzioni a seconda dei flussi effettivi, con indicazione dei valori minimi e massimi;

b. la prova che, in base ai dati degli ultimi dieci anni d’esercizio rappresentativi, i parametri producono risultati di calcolo corrispondenti in ampia misura alla situazione effettiva;

c. i dati concernenti i presumibili costi annui minimi, medi e massimi computabili, basati sui calcoli effettuati nel quadro della prova di cui alla lettera b per gli ultimi 10 anni d’esercizio rappresentativi;

d. tutti gli altri dati di cui all’appendice 1.7 numero 1 OEn.

2Ai fini della comprensione della domanda, l’autorità cantonale competente e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) possono richiedere documenti supplementari.

3La società nazionale di rete definisce nella decisione di cui all’articolo 17d capoverso 3 OEn i parametri per il calcolo delle produzioni della centrale idroelettrica con e senza le misure di risanamento e vi stabilisce i presumibili costi annui minimi, medi e massimi computabili.

4Essa può rivedere i parametri al più presto dopo cinque anni e definirli di nuovo per almeno cinque anni se la situazione reale è cambiata. I detentori delle centrali devono fornire la relativa documentazione.

Art. 6 Versamento dell’indennizzo

1La procedura di versamento dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 17dquinquies- 17dsexies OEn.

2Se i presumibili costi annui medi computabili stabiliti nella decisione di cui all’articolo 17dtercapoverso 2 OEn ammontano ad almeno 100 000 franchi, i detentori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono annualmente all’autorità cantonale competente, entro due mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio, un riepilogo dei costi insorti nell’anno d’esercizio precedente secondo l’articolo 2 capoverso 1. Sulla base di ciò, la società nazionale di rete versa annualmente gli indennizzi.

3Se i presumibili costi annui medi computabili stabiliti nella decisione di cui all’articolo 17dtercapoverso 2 OEn ammontano a meno di 100 000 franchi, per il versamento si applica quanto segue:

a. la società nazionale di rete versa gli indennizzi annualmente, la prima volta un anno dopo la notifica da parte del detentore dell’inizio dell’attuazione delle misure;

b. i detentori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono ogni cinque anni all’autorità cantonale competente, al più tardi due mesi dopo la chiusura dell’anno d’esercizio, un riepilogo dei costi insorti negli ultimi cinque anni d’esercizio secondo l’articolo 2 capoverso 1;