Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 5 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 1°aprile 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare i lavori di revisione della legge del 19 marzo 20041 sull’aiuto monetario (LAMO) e di sottoporgli un avamprogetto entro la fine del 2015. La revisione si è resa necessaria alla luce dei cambiamenti intervenuti nella prassi in materia di concessione di crediti a livello multilaterale a seguito della crisi finanziaria globale così come nella situazione del debito pubblico nell’area dell’euro. L’obiettivo della modifica di legge è permettere alla Svizzera di continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa l’11 aprile 2016.
La revisione della LAMO prevede tre modifiche sostanziali. In primo luogo deve essere estesa la durata massima dell’aiuto monetario nei casi di crisi sistemica secondo l’articolo 2 LAMO. Nel contesto della crisi finanziaria, il FMI ha convenuto con crescente frequenza programmi con termini di prelievo e di rimborso più lunghi. Di conseguenza, nel procurarsi mezzi supplementari per i casi di crisi, il FMI ha chiesto agli Stati membri di estenderne la durata. L’adeguamento della durata secondo l’articolo 2 LAMO garantisce che l’aiuto monetario svizzero rimanga, come finora, relativamente fedele alla corrente prassi del FMI in materia di concessione di crediti.
In secondo luogo, la disposizione sul finanziamento dell’aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri ai sensi dell’articolo 3 LAMO deve essere formulata in modo più generale. Un rimando alla legge del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione (LFC) sostituisce la formulazione attuale. La legge vigente prevede in ogni caso la richiesta di un credito d’impegno. Tuttavia, l’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che sono stati accordati ripetutamente contributi pagati nello stesso anno in cui è stato approvato lo stanziamento. È quindi previsto che vengano chiesti crediti d’impegno solo se la durata degli impegni finanziari contratti supera l’anno di preventivo. Per gli impegni contratti e onorati durante lo stesso anno, i mezzi finanziari secondo l’articolo 21 LFC devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento nel quadro del messaggio sul Preventivo o delle aggiunte.
In terzo luogo, deve essere esplicitamente prevista la partecipazione della Banca nazionale svizzera (BNS) all’aiuto monetario a singoli Stati ai sensi dell’articolo 4 LAMO. In questi casi il Consiglio federale deve poter chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.
2 Procedura di consultazione
Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 13 partiti rappresentati nell’Assemblea federale, tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,