Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 5 pagine

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3.3 Regolamentazione esplicita della partecipazione della BNS all’aiuto mo-

netario a singoli Stati (art. 6 cpv. 3 LAMO)

Per poter prevedere esplicitamente una partecipazione della BNS all’aiuto monetario a singoli Paesi (come quelli del gruppo di voto all’interno del FMI) è stato inserito un nuovo capoverso 3 nell’articolo 6 LAMO. In futuro il Consiglio federale può quindi chiedere alla BNS di concedere mutui o garanzie per l’aiuto monetario a singoli Stati secondo l’articolo 4 LAMO. La Confederazione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest’ultima.

Il Cantone di Vaud, l’UDC, il PLR, il PPD e l’USAM hanno espresso preoccupazione in merito a un possibile pregiudizio dell’indipendenza della BNS. Chiedono, alternativamente, lo stralcio del capoverso oppure di specificare nella legge che la richiesta alla BNS non è vincolante. Essi sottolineano la necessità di dare alla BNS la possibilità di rifiutare, per motivi sufficienti, tale richiesta, in particolare se dovesse pregiudicare il suo mandato legale e i suoi interessi in ambito di politica monetaria.

3.4 Altro

L’Unione svizzera delle arti e mestieri ha accolto positivamente l’abolizione del divieto di vincolare le prestazioni finanziarie all’acquisto di beni o servizi svizzeri e quindi lo stralcio dell’articolo 2 capoverso 2 LAMO. L’Unione svizzera delle arti e mestieri chiede, ancor più, che nell’ambito della concessione di mutui o impegni di garanzia si faccia sempre esplicito riferimento all’acquisto di beni e servizi svizzeri oppure siano definite altre condizioni a favore della Svizzera.