Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 5 pagine

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otto associazioni mantello dell’economia, come pure altri ambienti interessati, Amministrazione inclusa.

Complessivamente sono stati inoltrati 11 pareri, di cui cinque (BE, FR, PS, Unione sindacale svizzera e Unione delle Città svizzere) non contengono considerazioni contrarie, mentre gli altri sei (VD, UDC, PLR, PPD, Centre Patronal e Unione svizzera delle arti e mestieri formulano riserve in merito a due delle tre modifiche previste.

3 Risultati della procedura di consultazione

La revisione richiesta è stata sostenuta dalla maggioranza dei partecipanti. Nei pareri è stato sottolineato che la Svizzera, in quanto economia aperta dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, dipende in modo particolare dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. La revisione deve garantire che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. In alcuni pareri è stato inoltre fatto presente che l’affidabilità dell’aiuto monetario è importante per il posizionamento della Svizzera nel sistema finanziario internazionale e negli organismi finanziari internazionali.

3.1 Adeguamento della durata dell’aiuto monetario nei casi di crisi sistemica (art. 2 cpv. 3 LAMO)

L’adeguamento della durata costituisce la modifica di legge principale, poiché deve garantire che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. La durata massima dei mutui e degli impegni di garanzia viene estesa in conformità alla prassi in materia di concessione di crediti del FMI. Soltanto il PPD si è pronunciato per una durata massima senza eccezioni, chiedendo lo stralcio dal testo di legge del termine «generalmente».

3.2 Aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri conformemente alla legge federale sulle finanze della Confederazione (art. 8 cpv. 2 LAMO)

Anche la seconda modifica scaturisce da esperienze concrete di applicazione della legge. La vigente formulazione dell’articolo 8 LAMO prevede che per ogni partecipazione a favore di Stati a basso reddito venga richiesto un credito d’impegno. Ai sensi dell’articolo 21 LFC un credito d’impegno dev’essere chiesto qualora la durata degli impegni finanziari contratti superi l’anno di preventivo. Nella prassi in materia di aiuto monetario si è riscontrato tuttavia più volte il caso di piccoli pagamenti effettuati una tantum durante un unico anno di preventivo. Per questa ragione la revisione di legge prevede un rimando alla LFC. Le domande di credito continueranno ad essere sottoposte al Parlamento nel quadro del preventivo o delle aggiunte. Impegni più grandi o politicamente importanti continueranno ad essere presentati al Parlamento con un messaggio speciale.

L’UDC e l’Unione svizzera delle arti e mestieri si sono espresse contro la modifica dell’articolo sul finanziamento per le partecipazioni a favore dei Paesi più poveri. Entrambe temono che vengano concessi crediti senza l’approvazione del Parlamento.