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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

Commento ad atti giuridici selezionati

Legge sulla protezione La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e l’ordinanza sull’emisdell’ambiente sione deliberata nell’ambiente (OEDA), che si fonda su di essa, disciplinano

la protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, delle loro biocenosi e dei loro habitat nonché della diversità biologica e della sua utilizzazione sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti (cfr. art. 1 cpv. 1 LPAmb e art. 1 cpv. 1 OEDA). I due atti si applicano per principio a tutte le specie di organismi (art. 29a segg. LPAmb).

Legge sulla protezione Secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio della natura e del (LPN) occorre proteggere la fauna e la flora autoctone nonché la loro diverpaesaggio sità biologica e il loro spazio vitale naturale. Per l’acclimazione di specie,

sottospecie e razze animali e vegetali di altri Paesi e regioni è necessario un permesso. Questa disposizione non concerne i recinti, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

Legge sulla caccia La legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (legge sulla caccia, LCP) si prefigge di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli autoctoni e migratori viventi allo stato selvatico, proteggere le specie animali minacciate, ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica nonché garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Legge federale sulla La legge federale sulla pesca (LFSP) e la relativa ordinanza (ordinanza conpesca cernente la legge federale sulla pesca, OLFP) hanno lo scopo di conservare

o migliorare la diversità naturale e l’abbondanza di specie autoctone di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo, proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate, assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi e promuovere la ricerca piscicola. L’introduzione di pesci e gamberi di altri Paesi e regioni56 sottostà ad autorizzazione (art. 6 LFSP e art. 9 cpv. 2 OLFP).

Legge sulla protezione La legge sulla protezione degli animali (LPAn) mira a tutelare la dignità e il degli animali benessere degli animali (art. 1 LPAn) e si applica a tutti i vertebrati (art. 2

LPAn). Per quanto riguarda gli invertebrati, il Consiglio federale determina a quali di essi è applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati (art. 2 LPAn). L’ordinanza sulla protezione degli animali disciplina il trattamento, la detenzione, l’utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia) (art. 1 OPAn). La detenzione di animali selvatici è soggetta ad autorizzazione (art. 89 e 90 OPAn). Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b OPAn, per animali selvatici s’intendono gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.

56 Cfr. art. 6 cpv. 2 OLFP