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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

Ordinanza sull’emissione L’OEDA disciplina l’utilizzazione di organismi nonché dei loro metaboliti e deliberata nell’ambiente rifiuti nell’ambiente, facendo una distinzione tra organismi «geneticamente

modificati», «patogeni» o «esotici» (art. 2 OEDA). A loro volta, questi ultimi si suddividono in piccoli invertebrati esotici (artropodi, anellidi, nematodi e platelminti) e organismi esotici di altri gruppi tassonomici.

Organismi fitopatogeni

Per quanto riguarda gli organismi fitopatogeni, importanti basi giuridiche sono l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) e l’ordinanza concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT).

Ordinanza sulla prote- Secondo le due ordinanze menzionate, le specie esotiche invasive che zione dei vegetali (OPV) possono causare danni economicamente significativi sulle superfici agri-

cole utili e nel bosco e non sono ancora molto diffuse sono considerate organismi nocivi particolarmente pericolosi o potenzialmente particolarmente pericolosi e sottostanno a misure di lotta ufficiali.

Gli allegati 1, 2 e 6 dell’OPV enumerano gli organismi nocivi e le piante infestanti particolarmente pericolosi. Gli allegati sono aggiornati regolarmente.

Organismi nocivi Gli «organismi nocivi particolarmente pericolosi» sono organismi di cui particolarmente deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera o in depericolosi terminate zone protette (secondo l’art. 2 OPV). Il termine «organismo di

quarantena» può essere impiegato come sinonimo di «organismo nocivo particolarmente pericoloso».

Piante infestanti Nell’OPV, per «piante infestanti particolarmente pericolose» s’intendono particolarmente vegetali esotici che possono provocare danni economici ed ecologici alle pericolose superfici agricole utili, nella regione d’estivazione e nell’ortoflorovivaismo

esercitato a titolo professionale e che a causa delle loro caratteristiche particolarmente pericolose devono essere combattute.

UFAG L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è responsabile degli «organismi

nocivi/piante infestanti particolarmente pericolosi» e della protezione dei vegetali nell’ambito dell’agricoltura. Presiede, assieme all’UFAM, il Servizio fitosanitario federale (SFF). Elabora le prescrizioni fitosanitarie nazionali per l’importazione e l’esportazione di piante, controlla il sistema di passaporto fitosanitario, sorveglia i servizi fitosanitari cantonali (SFC) nell’ambito della vigilanza e coordina eventuali misure di lotta.

L’UFAG è competente, in parte, anche per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi rilevanti per il bosco, se interessano l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, o nell’ambito dell’emanazione di misure fitosanitarie temporanee secondo l’ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT).

Divisione Foreste La divisione Foreste dell’UFAM svolge un ruolo importante nella prevendell’UFAM zione e nella lotta contro le piante infestanti e gli organismi nocivi partico-

larmente pericolosi, in applicazione dell’OPV, e presiede il SFF, assieme all’UFAG. Oltre ai compiti nell’ambito dell’OPV, la divisione Foreste è com-