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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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SEZIONE VI
ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di
Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.
A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla
Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non finanziarie passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di
Comunicazione.
1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del
conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di
determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di
confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.
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