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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione

Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o

pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale

determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva. Al fine di

determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile

un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa

ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A,

punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una

Giurisdizione Partecipante.

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