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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione

Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente

determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di

Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva. Al fine di

determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

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