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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione.

a) Una "parte integrante" di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione

designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b) Per "entità controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato

membro, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

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