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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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ii) il fondo riceve almeno il 50% del totale dei suoi contributi (diversi dai
trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano;
iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le
distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; oppure
iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del
dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale
corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
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