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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento

o Entità Non Finanziarie Passive;

c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di

attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o la

Svizzera) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20% dell'attivo del fondo; e

e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle

informazioni alle autorità fiscali.

7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

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