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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione

Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione

fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione

Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione

amministrativa nel settore fiscale e comunicata alla Svizzera e, per la Svizzera, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo;

d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o

e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta

alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

AMP/CH/EU/it 56