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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e

iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un

programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo.

Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, la Svizzera o l'altra giurisdizione; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

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