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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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C. Conto Finanziario
1. Per "Conto Finanziario" si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione
Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di
debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione "Conto Finanziario" non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le
quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e
qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a
investimenti che è emessa nei confronti di una Persona Fisica e prevede la
monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.
L'espressione "Conto Finanziario" non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.
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