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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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8. Per "Emittente Qualificato di Carte di Credito" si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito
che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito; e
b) a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*o anteriormente a
tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le
compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per "Veicolo di Investimento Collettivo Esente" si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di
Comunicazione.
*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
AMP/CH/EU/it 62