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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto,

che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile,

all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a

50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

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