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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici

ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che

sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto

riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio

l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un

importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

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