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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.
Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, gli Stati membri
comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui alla presente lettera b). La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.
10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto
Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C,
punto 9.
11. Per "Conto preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.
12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.
*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
AMP/CH/EU/it 69