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Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine

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b. permessi di dimora (art. 33);

c. permessi di domicilio (art. 34);

d. permessi per frontalieri (art. 35) di durata superiore a quattro mesi.

3I tetti massimi si applicano anche alla concessione per una durata superiore a un anno dell’ammissione provvisoria (art. 83) e della protezione provvisoria (art. 66 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo; LAsi).

4I tetti massimi non si applicano:

a. alla proroga di un permesso, fatta salva la proroga di un permesso di soggiorno di breve durata superiore ai quattro mesi per l’esercizio di un’attività lucrativa o a un anno senza esercizio di un’attività lucrativa;

b. alla conversione di un permesso di dimora in un permesso di domicilio (art. 34);

c. alla concessione di un permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente (art. 84 cpv. 5).

5Il Consiglio federale può stabilire tetti massimi per:

a. determinati scopi di soggiorno;

b. i cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS e per i cittadini di Stati terzi.

6Il Consiglio federale può prevedere che i tetti massimi siano ripartiti in contingenti cantonali.

Art. 17b Definizione dei tetti massimi e dei contingenti

Per definire i tetti massimi e i contingenti il Consiglio federale tiene conto in particolare:

a. dei principi dell’ammissione (art. 3);

b. degli impegni internazionali della Svizzera;

c. della priorità dei lavoratori indigeni;

d. dei bisogni dei Cantoni;

e. delle raccomandazioni della Commissione dell’immigrazione (art. 17d).

Art. 17c Ripartizione dei tetti massimi in contingenti cantonali

1Se prevede di ripartire i tetti massimi in contingenti cantonali (art. 17a cpv. 6), il Consiglio federale può incaricare i Cantoni di stabilire tali contingenti. In questo caso i Cantoni si accordano sui contingenti cantonali.

2Se definisce da sé i contingenti cantonali o se i Cantoni non raggiungono un accordo, dopo averli sentiti, il Consiglio federale e stabilisce in un’ordinanza tali contingenti.

3Ai fini della definizione dei contingenti cantonali, i Cantoni e il Consiglio federale tengono adeguatamente conto delle differenze regionali sui piani economico, sociale e demografico.

4 RS 142.31