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Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine
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2bisSe l’esame della domanda rivela che nella professione vi è una comprovata carenza di personale qualificato, l’autorità competente può rinunciare alla dimostrazione di cui al capoverso 1.
Art. 22 cpv. 2
2Se l’esame della domanda rivela che nella professione vi è una comprovata carenza di personale qualificato e non vi sono indizi di mancato rispetto delle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore, l’autorità competente può rinunciare a un esame approfondito del rispetto di queste condizioni.
Art. 25 cpv. 1, 1bise 2
1Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:
a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera;
b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera; e
c. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).
1bisI Cantoni possono inoltre prevedere un esame della priorità dei lavoratori indigeni (art. 21) e del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).
2Gli articoli 23 e 24 non sono applicabili.
Art. 26 Ammissione per servizi transfrontalieri
1Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se:
a. la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera; e
b. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).
2Le condizioni previste negli articoli 22 e 23 si applicano per analogia.
Art. 27 cpv. 1bis
1bisIn caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).
Art. 28 cpv. 2
2In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).