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Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 6 pagine
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Art. 17d Commissione dell’immigrazione
1Il Consiglio federale istituisce una commissione composta da rappresentanti delle autorità della Confederazione e dei Cantoni in materia di migrazione e di mercato del lavoro.
2La commissione funge da consulente del Consiglio federale per le questioni di fondo concernenti l’ammissione degli stranieri. Elabora raccomandazioni per la definizione annuale dei tetti massimi e dei contingenti (art. 17a). A tal fine la commissione sente in particolare le parti sociali e tiene conto degli sviluppi nazionali e internazionali nel settore della migrazione.
3Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 1a: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa
Art. 18 lett. c e d
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se:
c. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a); e
d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21−25.
Art. 19 lett. c−e
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente se:
c. dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma;
d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 23−25; e
e. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).
Art. 20
Abrogato
Art. 21 cpv. 2 lett. c−e e cpv. 2bis
2Sono considerati lavoratori indigeni:
c. i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa;
d. le persone ammesse provvisoriamente;
e. le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.